Indagini Difensive
Con l'entrata in vigore nel 1989 del nuovo codice di procedura penale, il precedente sistema processuale di tipo inquisitorio è stato sostituito da un sistema prevalentemente accusatorio. La struttura del nuovo processo è costituita dal difensore e dal pubblico ministero che riferiscono ad un giudice terzo ed imparziale. Il difensore ha la facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. L'investigatore privato autorizzato è di ausilio al difensore nell'ambito delle investigazioni difensive, come previsto nel comma 2 dell'Art. 38 disp. attuazione c.p.p..
L'attività svolta all'interno delle indagini difensive è solitamente distinta in tipica ed atipica:
Nella prima (tipica) rientrano quegli atti disciplinati dal codice:
Nella seconda (atipica) quegli atti informali quali:
Investigazioni preventive
L'investigazione difensiva può essere esercitata dal difensore, dal conferimento dell'incarico con atto scritto, in ogni stato e grado del procedimento. Diventa, quindi, possibile svolgere investigazioni preventive prima che il procedimento penale sia attivato. Questa opportunità è prevista dall'Art. 391 nonies c.p.p., ed anche se vi sono dei limiti poiché manca la contrapposizione dialogica ed interlocutiva con il pubblico ministero, l'attività delle investigazioni preventive può essere una risorsa importante, ad esempio nei casi di persona offesa.**
*op. cit., Serra A., Diritto della Sicurezza, Insigna Editore (Edizioni Simone), Milano 2005
**op. cit., Cioli F., Investigazioni private. Quadro normativo e ambiti operativi, Edizioni Clueb, Bologna 2006