Investigazione infedeltà coniugale
Nel considerare l’opportunità di attivare un servizio d’investigazione sull’infedeltà coniugale esistono alcuni avvertimenti che possono essere valutati.
Gli indizi più ricorrenti di una possibile infedeltà coniugale sono:
La relazione prodotta dal Gruppo Investigativo può essere utilizzata in giudizio in un'eventuale causa di separazione o divorzio.
L’infedeltà coniugale può essere causa dell’addebito della separazione se provata e riconducibile alla crisi dell’unione. L’art. 151 del Codice Civile prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si tratta della c.d. separazione con addebito, ovvero una separazione caratterizzata dal riscontro che uno dei coniugi ha avuto comportamenti contrari agli obblighi coniugali.
La pronuncia di addebito comporta la perdita del diritto al mantenimento, del diritto all’assistenza previdenziale e dei diritti successori in capo al coniuge "colpevole". A quest’ultimo spetteranno eventualmente gli alimenti, ove ne ricorrano i presupposti (art. 438 c.c.).
Sintetizzando, l’investigazione sull’infedeltà coniugale, svolta con le competenze del Gruppo Investigativo, permette di:
Investigazione per la determinazione o revisione dell'assegno di mantenimento
La determinazione dell’assegno di mantenimento, che il coniuge economicamente più forte è tenuto a corrispondere al coniuge “debole”, è disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, il quale prevede che il giudice pronunciando la separazione stabilisca, a vantaggio del coniuge a cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.L’orientamento prevalente è di ritenere che l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto coniugale. La giurisprudenza, per cercare di definire cosa debba intendersi per tenore di vita analogo, ma non identico, lo ha qualificato come quello tale per cui il coniuge separato non debba scivolare in una fascia economico sociale deteriore.
Qual’ora l’assegno di mantenimento versato, non risulti aderente ed attuale alla effettiva situazione patrimoniale, il Gruppo Investigativo accerta e documenta il reale stato economico, reddituale, l’esistente attività lavorativa anche non ufficiale ed il tenore di vita dell’ex coniuge.
Sintetizzando, l’investigazione per la determinazione o revisione dell'assegno di mantenimento, svolta con le competenze del Gruppo Investigativo, permette di:
I doveri reciproci dei coniugi trovano una sintetica indicazione nell’art. 143 del Codice Civile:
con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
I comportamenti che possono dare luogo ad una pronuncia di addebito sono molteplici.
L’interpretazione e l’accertamento dei presupposti che danno luogo all’addebito della separazione, nel corso degli anni, hanno subito una vera e propria evoluzione nel pensiero della giurisprudenza.
La pronuncia di addebito della separazione presuppone che venga data in giudizio la prova di comportamenti, assunti volontariamente da un coniuge in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che siano stati all’origine della rottura del rapporto coniugale.
Se la prova manca o si dimostri che la crisi coniugale è scaturita per ragioni ulteriori, diverse ed antecedenti alla violazione dei doveri matrimoniali non sarà possibile ottenere una pronuncia di addebito della separazione.
Questo principio, ormai consolidato in giurisprudenza, ha trovato ulteriore conferma in recenti sentenze della Corte di Cassazione.
In particolare, si segnala la sentenza Cass. 28 maggio 2008 n. 1402 che ha espressamente sancito che «La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito».
Sintetizzando, l'investigazione per l'acquisizione di prove per richiedere l'addebito della separazione, svolta con le competenze del Gruppo Investigativo, permette di:
Investigazione per l'acquisizione di prove per richiesta di affidamento dei minori
Accertiamo il comportamento dell'ex-coniuge con i Vostri figli; durante l'attività verranno acquisiti tutti quegli elementi riguardanti la condotta dei soggetti che si relazionano con il minore.
Investigazione sulle frequentazione e comportamenti dei minori
Documentiamo le frequentazioni e/o attività dannose che coinvolgono i Vostri figli.
Investigazione pre - matrimoniale
Verifichiamo quelle informazioni che sono rilevanti per la tutela dei Vostri interessi.