Compliance - Investigazione privata norme di riferimento - Gruppo Investigativo

Compliance - Investigazione privata norme di riferimento

Garantiamo una risposta in tempi brevi. Offriamo un ascolto attento; infatti non dimentichiamo mai che la richiesta di un nostro intervento, in alcuni casi, può nascere da un profondo disagio. Il colloquio preliminare è gratuito e non impegnativo, la riservatezza è assoluta anche se al contatto non segue un conferimento. Nell’incontro viene definito un progetto investigativo che include le attività più adatte allo scopo ed il preventivo con la stima dei costi necessari a svolgere l’incarico.

informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n.196 »
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L'investigatore privato (o detective, in lingua inglese) è chi svolge indagini finalizzate all'accertamento od all'esclusione di determinati fatti che si sospettano avvenuti e per i quali sia anche necessaria una prova valida a fini giuridici.
L'attività delle agenzie investigative è stata regolamentata in Italia per la prima volta solo nel 1926  con il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto n. 1848. Nel 1931 le norme sulle investigazioni private saranno maggiormente descritte in un numero limitato di articoli dal N. 133 al N. 141 del Titolo IV del TULPS. Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice di Procedura Penale il 24 ottobre 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in processo in qualità di Consulente Tecnico della difesa.
Il D.P.R. del 4 agosto 2008 N. 153 e successivamente il D.M. 1.12.2010, nr.269, Regolamento recante: “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”, sono le recenti disposizioni normative che regolamentano l'attività dell'investigazione privata.

L’istituto dell’investigazione private ha come norma di riferimento l’art. 134 T.U.L.P.S. (Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
).

I requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza di investigazioni private, sono (vedi Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010; allegato G):
• Laurea triennale in specifiche discipline (economia, psicologia, giurisprudenza, etc.);
• avere svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, con un investigatore privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di lavoro dipendente e con esito positivo attestato dallo stesso investigatore;
•  aver partecipato a corsi di perfezionamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile in strutture riconosciute dal Ministero o dalle Regioni.
Oppure;
• Avere svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a 5 anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro.

Gli obblighi principali della normativa di riferimento T.U.L.P.S. a cui l’istituto deve attenersi sono descritti agli articoli:
• 135 T.U.L.P.S.
• 137 T.U.L.P.S.
• 139 T.U.L.P.S.

ART. 135 T.U.L.P.S.
L’articolo descrive gli obblighi basilari per acquisire un incarico e per documentare agli organi competenti le attività svolte.
1. Registro degli affari
2. Riconoscimento del Cliente attraverso documento con fotografia proveniente dall’amministrazione dello Stato
3. Tabella delle operazioni affissa e visibile
(I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato
).

ART. 137 T.U.L.P.S.
Disposizioni in riferimento alla cauzione di garanzia (vedi Decreto n. 269 del 1 dicembre 201;  allegato F2).
(Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato
).

ART. 139 T.U.L.P.S.
Nell’articolo si evidenzia un obbligo di collaborazione con gli organi di polizia, anche come estensione di quel principio di collaborazione civica, che, all’art. 652 c.p., sanziona penalmente quanti, in occasioni di necessità o pericolo, si rifiutino senza giusto motivo, di prestare la propria opera di soccorso.
(Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria).